Art. 37.
(Presidente dell'Assemblea legislativa regionale).

      1. Il presidente dell'Assemblea legislativa regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.
      2. Al presidente dell'Assemblea legislativa regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.